La pena inflitta dal Tribunale di Ferrara ai 4 imputati (3 anni e mezzo di reclusione a ciascuno) all'esito del processo Aldrovandi, condannati per omicidio per eccesso colposo nel'adempimento di un dovere, può apparire (e così è apparsa ad un buon numero di persone) quasi irrisoria in rapporto alla gravità dell'evento, eppure mi riesce difficile alla luce delle informazioni a vario titolo a me disponibili immaginare un esito radicalmente diverso nella misura del trattamento sanzionatorio, soprattutto se si tiene conto che in questo caso la corte ha accolto integralmente l'impianto accusatorio (a differenza di ciò che è accaduto nel caso Sandri), pienamente accettato anche dalle parti civili, sul punto della ricostruzione storica del fatto e della sua qualificazione giuridica, discostandosene di poco nella misura della pena irrogata - il PM aveva chiesto 3 anni e otto mesi per l'eccesso di cui sopra e l'omissione di soccorso.
Tralasciando gli squallidi fatti che formano oggetto dell'inchiesta bis sui tentativi di cover-up e sulle manomissioni dei documenti che registrano le telefonate intercorse tra le due volanti intervenute quella mattina in Via dell'Ippodromo e la centrale della questura della città estense (conditi dalla grottesca vicenda che ha visto il primo PM che ha seguito il caso costretto a rinunciare a causa della relazione sentimentale che legava il capo della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura ad una degli imputati), bisogna premettere che molte ed essenziali questioni di fatto, indispensabili per una esatta ricostruzione della dinamica degli eventi, hanno suscitato una forte controversia in sede dibattimentale soprattutto nel campo delle perizie medico-legali - segnatamente mi riferisco alle incertezze sulla vera causa della morte - e io in punto di fatto non posso far altro che prendere per buone le tesi accusatorie accolte dal tribunale, le quali, occorre ribadirlo, sono state pienamente condivise dai legali di parte offesa, e me ne servirò per dimostrare che esse ostano irrimediabilmente a qualsiasi tentativo di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti, unico strumento atto ad ottenere una condanna sensibilmente più pesante di quella effettivamente emessa (qualcosa in più si poteva fare, ma non molto).
Prima di tutto occorre qualche chiarimento a livello concettuale che occuperà lo spazio di questa prima parte, spero di farlo nel modo più semplice possibile, a costo di qualche semplificazione che l'eventuale lettore giurista mi perdonerà.
L'adempimento di un dovere giuridico è una scriminante contenuta nell'articolo 51 del codice penale di cui cito il primo comma: "l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità."
Il concetto di scriminante (detta anche causa di giustificazione) balza alla mente del comune cittadino se si richiama il "membro più noto delle famiglia", la legittima difesa. Le scriminanti rendono lecito un comportamento che pure integra il fatto tipico previsto da una norma penale in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, che quindi in linea generale lecito non sarebbe: si dice a questo proposito che la scriminante fa venir meno (almeno per chi segue la teoria tripartita del reato) un elemento essenziale del reato, la cd. antigiuridicità obbiettiva. Come la legittima difesa, così la scriminante di cui ci occupiamo giustifica condotte altrimenti criminose solo se, ricorrendo i presupposti costitutivi della scriminante, che in questo caso si identificano in una situazione doverosa in capo ad un certo soggetto, esso agisce rispettando limiti ben precisi, il cui superamento rende la condotta esorbitante illecita in quanto originariamente corrispondente ad una fattispecie criminosa (come una coperta troppo corta che non ce la fa a coprire un corpo troppo lungo).
Ma in caso di eccesso per errore che succede? A questo punto fondamentale è una distinzione che si ricava dall'articolo 55 del codice penale - che in questo caso svolge una funzione esplicativa del principio generale che governa gli effetti dell'errore sul fatto in materia penale - e che recita (cito la parte che interessa): "Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51 (...) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo". Esso quindi ribadisce la disciplina che si ricaverebbe implicitamente dall'articolo 47 1° comma in tema di errore sul fatto: "L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo". Del resto tale regola è coerentemente ribadita anche nel art 59 3° comma che disciplina la scriminante putativa, cioè il caso in cui l'agente suppone erroneamente la sussistenza di una scriminante inesistente e si comporta di conseguenza: "Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo".
Esempi: chi si impossessa di una valigia altrui credendola propria ( caso regolato dal citato art 47 1° co.) o viola il domicilio altrui per sfuggire ad un soggetto che ritiene erroneamente un aggressore armato (caso regolato dal citato art 59 3° co.) commette un fatto tipico, ma nel primo caso l'errore esclude la colpevolezza, nel secondo esclude l'antigiuridicità e ciò per espressa disposizione delle due norme in oggetto, che significativamente però dispongono la punibilità a titolo di colpa per il caso di errore dovuto a colpa quando il fatto è punito anche a titolo di colpa dalla legge penale rispetto alla fattispecie dolosa corrispondente, sebbene in misura molto più mite (la pena edittale - ossia senza considerare eventuali circostanze attenuanti o aggravanti - dell'omidicio doloso va da un minimo di 21 ad un massimo di 24 anni, per l'omicidio colposo si va da 6 mesi a 5 anni). Nei due esempi prodotti l'agente va esente da pena - senza necessità di ulteriori analisi in tema di colposità dell'errore commesso - perché il furto e la violazione di domicilio esistono solo sotto forma dolosa ed è assente un corrispondente colposo di tali reati.
Diverso è il caso nei due esempi seguenti. Il cacciatore che spara ad un ignaro escursionista credendolo selvaggina e ne cagiona la morte non risponde di omicidio volontario, ma di omicidio colposo, se l'errore è dovuto a colpa, altrimenti va esente da pena; chi uccide un uomo ritenendolo erronemente un pericoloso aggressore armato e in procinto di realizzare il proprio intento omicida risponde, allo stesso modo, non già di omicidio volontario ma di omicidio colposo, se l'errore è dovuto a colpa, altrimenti va esente da pena.
Tornando al tema che ci interessa più da vicino, ovvero l'eccesso nelle scriminanti, la cui disciplina è figlia della regola generale sopra descritta, a questo punto occorre chiarire che il detto fenomeno di esorbitanza e di travalicamento dei limiti può essere frutto di una scelta:
1) erronea e in tal caso si applica la disciplina anzidetta, che, come si è visto, discende da una regola generale. A tal fine si deve esaminare la rilevanza dell'errore sul piano della colpa e applicare la pena corrispondente alla fattispecie punita a titolo di colpa dalla legge (nel caso sia prevista) sempre che tale esame dia esito positivo, altrimenti si avrà un eccesso incolpevole esente da pena.
La natura dell'errore (colposo o incolpevole che sia) sul piano descrittivo può essere a sua volta classificata in due tipi fondamentali:
1a) valutativo. L'aggredito erra sulla superiorità fisica e/o la capacità offensiva dell'aggressore e ritiene necessario ucciderlo mentre bastava tramortirlo; il poliziotto spara sulla folla sediziosa ritenendola per errore pesantemente armata mentre basterebbero i manganelli e i lacrimogeni per disperderla: entrambi vogliono l'evento più grave oggettivamente non necessario e quindi esorbitante per un errore che ha colpito il processo cognitivo e quindi volitivo. Ricordo che la necessità intesa nel duplice senso di assenza di alternative tra subire (o venir meno al dovere nel nostro caso) e reagire e di adeguatezza della condotta offensiva prescelta, stante l'assenza di alternative meno offensive ma altrettanto efficaci, è un limite sia della legittima difesa (per la quale però dopo la riforma del 2006 valgono regole di maggior favore per l'aggredito in termini di presunzione assoluta di proporzione dell'uso delle armi se l'offesa viene arrecata nel di lui domicilio o luogo ad esso parificato, purché sussista il pericolo di aggressione fisica), sia dell'adempimento del dovere (per un'autonoma causa di giustificazione che consente l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine si veda l'art. 53 c.p.), che è la scriminante che a noi qui interessa. Per chiarezza aggiungo che un limite ulteriore da non confondere con il precedente è quello della proporzione tra il male minacciato dall'aggressore e quello inflitto dal difendente - un'azione difensiva può essere inevitabile ma sproporzionata, come ad esempio nel caso di un soggetto che spara mortalmente a distanza essendo questo l'unico modo per impedire un furto - per altro la sproporzione deve essere notevole per avere rilievo, adgreditus non habet staderam in manu, e non va considerata sempre automatica in riferimento al conflitto tra beni giuridici eterogenei #.
1b) esecutivo. L'agente spara mirando alle gomme dell'auto dei ladruncoli in fuga ma il proiettile finisce per colpire e uccidere uno di loro; l'aggredito sferra un colpo esattamente valutato come sufficiente alla difesa ma esso si rivela più violento del previsto e causa la morte dell'aggressore disarmato: qui l'evento più grave non è voluto e l'errore cade nella fase esecutiva, mentre la rappresentazione mentale della situazione di fatto e la conseguente fase volitiva sono esenti da errore.
2) deliberata. In questo caso si applicano sic et simpliciter le ipotesi dolose corrispondenti. Casi di scuola: contadino che sorprende un ragazzino mentre sale sul ciliegio per rubarne i frutti e lo fredda a fucilate; oppure il caso citato sopra del cecchino che spara a distanza per evitare il furto (deve mirare alla testa e non alle gambe perché ha un angolo di tiro che gli preclude la seconda opzione), o di un altro cecchino che, per sventare il tentativo di un ragazzaccio che sta per infilzare a morte un gatto di sua proprietà sulla pubblica via, mira alla testa dell'aggressore con un fucile di precisione che in quel momento ha sotto mano - magari perché lo sta pulendo ed assiste alla scena dalla finestra. Nel primo caso abbiamo un eccesso doloso dato dal superamento volontario dei limiti della inevitabilità dell'offesa più grave (il contadino sa benissimo di potere impedire il furto grazie a semplici minacce, magari mostrando i pugni al ragazzino conditi con qualche urlaccio, invece di sparargli nella schiena a bruciapelo: la sua azione dolosa non è scriminata ed è un omicidio volontario, anche se per avventura credesse che la legge consente una legittima difesa così ampia (di natura ritorsiva e punitiva), trattandosi qui non di errore sul "fatto", ma di errore di diritto, sul "divieto", errore quindi che per definizione non scusa*, infatti egli non vuole un fatto diverso, come chi prende su la valigia di un altro scambiandola per la propria, ma esattamente il fatto vietato ma che crede lecito, allo stesso modo di chi uccida un neonato errando sul concetto di uomo richiamato nella norma che incrimina l'omicidio - come il contadino anche l' infanticida vuole il fatto tipico credendolo lecito per un errore che cade sul precetto penale e non sul fatto.
Abbiamo parimenti un eccesso doloso nell'esempio dei due cecchini, esattamente come nel primo: qui viene volontariamente superato non il confine della inevitabilità (l'unico mezzo per difendersi è quello a disposizione dell'aggredito ed effettivamente usato: il cecchinaggio qui è necessario per evitare la lesione del proprio diritto), bensì quello della proporzione tra i beni giuridici coinvolti, benché tali beni appartengano l'uno all'aggressore e l'altro all'aggredito - tralascio le diatribe filosofiche su questo assetto normativo che potrebbero pure essere interessanti, riservandole ad altra sede.
In tutti questi casi si si tratta quindi di omicidio volontario.
A questo punto fissiamo il "dovere" incombente sui poliziotti, i cui limiti essi avrebbero superato, sebbene solo colposamente: compiere una semplice "attività di contenimento" di un giovane soggetto incensurato e che non stava commettendo alcun reato, segnalato da alcuni cittadini in stato di agitazione psicomotoria potenzialmente molesta e autolesionistica - esistono versioni più ingarbugliate che parlano di una presenza della polizia sul posto in un momento antecedente alla prima chiamata, ma tale questione la tratterò nei limiti del possibile nel post dedicato al merito della vicenda che pubblicherò prossimamente. Con esso cercherò altresì di chiarire perché non è stato possibile configurare in questo caso il delitto di omicidio preterintenzionale invocato da molti ( pena edittale: 10-18 anni), il quale richiede un dolo di offesa per percosse o lesioni (non basta l'azione materiale) da cui derivi la morte della vittima come conseguenza non voluta dal reo (è una forma particolare di delitto aggravato dall'evento) e quindi un rigoroso nesso di causalità tra l'evento-morte e le stesse percosse o lesioni: due elementi di cui non sarebbe stata data la prova - in particolare l'assenza del secondo, di natura oggettiva e dominio delle consulenze tecniche, ha una rilevanza preliminare e assorbente (la causa della morte sarebbe l' asfissia posturale e/o meccanica), mentre l'assenza del primo elemento è interessante come questione tecnico-giuridica, stante l'applicabilità del complesso normativo sopra esaminato e ci tornerò sopra.
Stay tuned
* il tema della scusabilità anche di eventuali errori che cadono direttamente sul precetto penale - a dispetto del principio ignorantia legis non excusat contenuto nell'art. 5 del codice penale - introdotto dalla Corte Costituzionale già dal 1988 in casi di oscurità normativa e contrasti giurisprudenziali che rendano tale errore "inevitabile" è segno di una tendenza assai apprezzabile in senso garantista, si pensi che in un passato non lontanissimo l'incertezza sulla nozione di piccolo imprenditore impediva di sapere in anticipo se un commerciante fosse soggetto o no alla disciplina del fallimento che ha riflessi penalistici pesantissimi (qui l'errore cadeva in verità su una norma extrapenale di natura privatistica richiamata dalla norma penale - reati di bancarotta - e diveniva una norma integrativa del precetto penale secondo la nota teoria cd. dell'incorporazione), ma esula dalla finalità di questo post e richiederebbe un approfondimento complesso e superfluo in questa sede.
# Perciò un bilanciamento degli interessi corretto può giustificare un'offesa di bassa-media intensità ad un interesse costituzionalmente di rango superiore come ad es. l'integrità fisica per difendere un ingente (oggettivamente ma anche soggettivamente, si pensi alla pensione di un anziano) interesse patrimoniale, senza dimenticare di considerare nel giudizio di proporzione tutte le circostanze del caso concreto (tempo, luogo etc.), tra cui anche lo stato di ansia della vittima rispetto all'intensità del pericolo e l'odiosità del delitto minacciato dall'aggressore, (meno valida l'idea - propria di certa dottrina - di confrontare i mezzi in astratto, posto che una pistola può ferire lievemente e un bastone uccidere), tenendo conto infine che il giudizio di comparazione deve farsi carico della congenità superiorità della condotta reattiva - che garantisce non solo l'autodifesa di un diritto individuale, ma anche la stabilità dell'ordine giuridico - rispetto a quella offensiva, in modo da compensare squilibri teorici nel sacrificio dei beni giuridici in conflitto. Meno persuasive, a mio parere, sono talune tendenze risalenti ad una antica giurisprudenza favorevoli ad instaurare il giudizio di proporzione in astratto tra i mezzi a disposizione dell'aggredito e quelli effettivamente usati - operazione più pertinente al giudizio, logicamente prioritario, sulla inevitabilità dell'offesa più grave inflitta dal difendente.
martedì, luglio 14, 2009 |
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Diritto
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commenti

no stinco di santo (nozione di comune esperienza), ma Sky TG 24 - la postazione informativa italiana di proprietà del magnate australiano - da subito e con nettezza ha dato conto del buon esito del vertice, impartendo una lezione ai lecchini di Mediaset e della Rai che a situazione invertita avrebbero tentato di occultare anche un clamoroso disastro - per avere un equivalente a contrariis in termini di rozza faziosità bisogna rivolgersi a Repubblica, e non è una novità. Il foglio scalfariano prima ha tentato disperatamente di negare la realtà dei fatti aggrappandosi ai fantasiosi scoop del Guardian, salvo un tardivo riallineamento per salvare la faccia. Sul piano della qualità non è niente di che, dignitoso o poco più se paragonato ad altre fonti in lingua inglese, ma il TG di Sky si conferma, nel desolato panorama italiano, l'organo di informazione televisiva meno incline a manipolare od occultare fatti o notizie.


